Statuto > Titolo V - Scioglimento ed estinzione
T I T O L O V^
SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE
Articolo 41
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. La Fondazione, col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti l’Organo di
indirizzo, sentita l’Assemblea dei soci, previa autorizzazione dell’Autorità di
Vigilanza, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste
dalla legge, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo
scioglimento, in un altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini.
2. In caso di scioglimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 153.
L’eventuale residuo netto risultante dal bilancio finale della liquidazione sarà
devoluto dall’Organo di indirizzo, sentito il parere dell’Assemblea dei soci, ad altre
Fondazioni, operanti prevalentemente nell’ambito della Regione Piemonte, allo
scopo di assicurare la continuità degli interventi negli ambiti territoriali e nei settori
cui era rivolta l’attività istituzionale della Fondazione.
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